Secondo la Corte Costituzionale però non è fondata la questione costituzionale dell'intera legge
La questione di costituzionalità dell'intera legge sull'autonomia differenziata delle Regioni ordinarie è «non fondata», tuttavia alcune specifiche disposizioni del testo risultano «illegittime». Così la Corte Costituzionale si è espressa nell'esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania sulla legge n. 86 del 2024.
Secondo la Consulta «l'autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l'efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini». Tra i punti in cui i giudici hanno «ravvisato l'incostituzionalità» risulta anche «l’estensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dell’art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali».
«Spetta al Parlamento - dice la Consulta -, nell'esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall'accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge. La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale».
Clara Rossi