I messaggi WhatsApp e SMS sono prova nei procedimenti di separazione e divorzio

La Cassazione Civile, sez. 2a, ha ribadito (ord. n. 1254 del 18.01.2025) che gli sms normali, quelli Whatsapp e le email Whatsapp sono utilizzabili come prova documentale nelle separazioni e nei divorzi e possono essere acquisiti mediante la riproduzione fotografica anche “quando l’originale è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia” (art. 234 c.p.p.). La Cassazione sottolinea che i messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi” quando il diretto interessato, cioè colui contro il quale sono utilizzati, ne disconosce la loro conformità all’originale (cfr. Cass. civ., Sez. 2a, sent. n. 19622/2024; sent. n. 11584/2024; ord. n.30186/2021).

SMS e Whatsapp costituiscono prove

Seppure non dotati di firma, questi documenti informatici sono dati giuridicamente rilevanti e, pertanto, costituiscono prova dei fatti oggetto del procedimento.

Il disconoscimento (ex art. 2712 c.c.) dovrà essere chiaro e circostanziato ed essere supportato da prove documentali attestanti la mancata corrispondenza tra la realtà fattuale e il documento prodotto, poiché non sono sufficienti le asserzioni generiche contenute nell’atto difensivo, senza produrre le "circostanze idonee". Le copie fotografiche di scritture (art. 2719 c.c.), sottolinea l’ordinanza della Cassazione, hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, quando la loro conformità con l'originale è attestata da un pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. La semplice trascrizione dei messaggi WhatsApp non è utilizzabile senza la produzione dei supporti informatici contenenti le conversazioni.

La Consulenza tecnica d'ufficio

Il Giudice, in mancanza di prove chiare, su richiesta delle parti, può precedere disponendo una specifica c.t.u. per valutare la veridicità dei dati informatici agli atti e la loro corrispondenza ai messaggi effettivamente inviati. Se non è possibile reperire i supporti informatici nei quali sono contenute le conversazioni in chat, a queste prove non può essere dato un valore probatorio per la loro valenza esplorativa e surrogatoria di oneri processuali di parte non assolti.

Oltre al dispositivo, è necessario depositare anche il testo della chat autenticata da un perito forense, inserendo la trascrizione del testo anche negli atti di parte per indurre controparte alla contestazione ex art. 115 c.p.c..

Testimoni diretti dei messaggi

Un soggetto terzo che ha letto direttamente (testimone diretto) i messaggi può testimoniare davanti ad un giudice e il messaggio diviene prova testimoniale e, di conseguenza, non hanno valore documentale le testimonianze indirette, cioè apprese da altri soggetti. Non sono considerati i messaggi la cui copia è stata estrapolata abusivamente da un software spia celato nel cellulare altrui oppure sottratte con inganno e/o violenza il cellulare, strappare lo smartphone di mano al proprio partner, cioè in presenza del reato di rapina. Non è ammesso nemmeno l’accesso alle altrui email per avere prova del contenuto dei messaggi, perché contrario alla privacy (reato di accesso abusivo al sistema informatico).

La copia di questi documenti telematici è "elemento di prova", che può essere integrato con altri elementi, anche qualora contestati dalla controparte e/o il disconoscimento della "fedeltà" del documento all'originale, poiché rientra nei poteri del Giudice accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. civ., n. 5141/2019).

Chiarezza nei procedimenti complessi

Questi documenti telematici, se non sono stati sottratti con inganno o violenza, sono un valido contributo per fare chiarezza su tutte quelle separazioni e quei divorzi complessi, spesso con prove artificialmente costruite in certi ambienti legali o associazioni di genere, a cui interessa non tanto la verità dei fatti, ma il riscontro economico, che le menzogne potrebbero garantire nei tribunali. Certo, la loro smentita allunga i tempi del procedimento di separazione o divorzio, garantisce, però, la tutela della verità e della giustizia.

La Cassazione, in definitiva, riconosce al messaggio WhatsApp la valenza di documento elettronico di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, che, seppure privo di firma, "rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, costituisce una attinente prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime".

 

avv. Francesco Valentini
tel. +39 347 1155230 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

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