La Cassazione, con l’ord. 5844 del 5.3.2025, ritorna sulla liceità dell’utilizzo delle registrazioni di conversazioni telefoniche effettuate di nascosto e, quindi, senza alcun consenso di controparte, per esercitare il proprio diritto di difesa.
Il diritto di difesa, come si legge in una precedente ordinanza (Cass. civ. n. 27424/2014), inoltre, "non è limitato alla pura e semplice sede processuale”, ma si estende anche a “tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso; non a caso, nel codice di procedura penale, il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento".
Diritto di difesa e privacy
La Cassazione ribadisce che l’art. 51 c.p. e l’art. 24 del codice della privacy affermano che “non c’è violazione del diritto alla riservatezza, cioè la condotta di registrazione d'una conversazione tra presenti in mancanza dell'altrui consenso, ove rispondente alle necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto di difesa in giudizio ... purché l'utilizzazione di tale registrazione avvenga solo in funzione del perseguimento di tale finalità e per il periodo di tempo strettamente necessario”.
La giurisprudenza maggioritaria considera gerarchicamente superiore il diritto alla difesa di un diritto fondamentale rispetto alla riservatezza dei terzi, coinvolti a loro insaputa. Lo stesso Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, regolamento europeo n. 2016/679, art.17 e 21), riporta/dice che il diritto alla difesa prevale sul diritto alla protezione dei dati personali. Senza il consenso, quindi, la registrazione è lecita e utilizzabile se chi registra è parte della telefonata o presente alla conversazione il cui fine è quello di raccogliere significativi elementi per un’eventuale separazione, con specifiche prove sia dei maltrattamenti in famiglia, che l’ammissione del tradimento o il disinteresse per i figli, che il lavoro non dichiarato. Chi parla in presenza di altre persone, di per sé, è a conoscenza e accetta, come afferma la giurisprudenza, il rischio di essere registrato e, di conseguenza, diventa superfluo il preventivo consenso.
Registrazioni ammissibili
Le registrazioni non possono essere fatte con inganno, come lasciare acceso in casa un apparecchio per registrare, in sua assenza, le conversazioni di una persona, moglie o figli. La conversazione registrata e il video, legittimamente acquisiti, possono essere assunte come prove documentali nel processo penale (ex art. 234 c.p.p.), “fatti salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa” (Cass., n. 7465/21).
La registrazione, anche quando è fatta secondo le finalità sopra esposte, può essere contestata dal soggetto contro cui si riferisce, che può pretendere l’acquisizione di altri elementi di prova (art. 167 e 183 c.p.). Il disconoscimento deve essere chiaro e circostanziato, con la presentazione di prove attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
Spetta al giudice ammettere o rigettare prove che contengono dati di persone terze, avuti senza il loro consenso, in base alla sussistenza dei requisiti che fanno ritenere legittime, a fini di prova, le registrazioni di conversazioni tra presenti. La tutela della privacy deve salvaguardare le esigenze di giustizia, cioè quelle della difesa in giudizio.
Le registrazioni non possono essere rese pubbliche e diffonderle costituisce una condotta illegale, che può costituire un illecito civile, con obbligo di risarcire i danni e rimuovere il contenuto, ed un reato, se lo scopo è di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, con pena fino a quattro anni di reclusione.
Oggi è facile registrare le conversazioni telefoniche e poter produrre, nei tribunali, le prove telematiche di messaggi possono costituire una valida prova nel contraddittorio del processo dinnanzi al giudice, soprattutto quando si tratta di separazioni e affido dei minori, ma non tutti i giudici sono ben disposti a considerare quanto emerge da queste atipiche prove, ottenute senza il consenso del diretto interessato.
Le registrazioni nei casi di divorzio e separazione
Nelle separazioni e nei divorzi, soprattutto se conflittuali, le registrazioni sono un valido strumento per far emergere la verità e ridurre la conflittualità genitoriale, provocata quasi sempre dal genitore convivente (con modalità prevalente) con i figli, facendo emergere verità tenute volutamente nascoste negli atti di separazione e contribuendo, così, a far emergere la verità dei fatti, la cui conseguenza è quella di tenere sotto controllo la conflittualità, rimuovendo le cause della sua origine e del suo permanere, complice la non verità dei fatti “imposti”.
Registrazioni sì, con regole ben precise sulla loro produzione, ed utilizzo delle medesime in sede decisionale da parte del giudice relatore e del collegio giudicante. La giurisprudenza, in merito, è ben chiara, ma anche vincolante per tutti.
Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps)
tl. 347.6504095,