Soglie Isee 'discriminanti', Tar respinge il ricorso sui contributi per disabili

I giudici amministrativi non hanno accolto un ricorso sulle diverse soglie Isee stabilite dalla Regione per persone con disabilità gravissime o Sla

Tar della Valle d'AostaIl Tar della Valle d'Aosta ha respinto un ricorso che segnalava come discriminatorie alcune disposizioni della Regione sulle soglie Isee per l'accesso ai contributi rivolti a persone con disabilità gravissime.

La misura in questione, prevista da una delibera della Giunta regionale del 2023, prevede, per poter accedere ai contributi, una soglia Isee di 70.000 euro per persone con disabilità gravissima e un'altra soglia più alta, 90.000 euro, per persone affette da Sla. Secondo l'associazione La Casa di Sabbia onlus, che ha presentato il ricorso, i due diversi requisiti comporterebbero «una discriminazione ingiustificata».

Il Tar ha valutato come «inammissibile o infondato» il motivo del ricorso. La Regione, spiega la sentenza, ha dovuto prevedere una soglia Isee adeguandosi alla disciplina statale che tra l'altro prevede un "tetto" Isee di 50.000 euro. Da una parte, se il ricorso è volto all'innalzamento della soglia Isee a 90.000 euro, «il giudice amministrativo non può certo sostituirsi imponendo all'amministrazione lo specifico contenuto delle scelte da adottare», si legge. Dall'altra parte «l'eventuale accoglimento del motivo in esame, facendo venire meno le predette soglie regionali, avrebbe come conseguenza il fatto che la Regione, nell’esercitare nuovamente il proprio potere discrezionale in materia, potrebbe decidere di riportare per tutti i richiedenti il limite Isee al parametro nazionale di euro 50.000,00, così cagionando un danno ai soggetti rappresentati dalla ricorrente». Oppure la Regione potrebbe portare entrambe le soglie a 70.000 Euro, "danneggiando" in questo modo coloro che sono affetti da Sla.

I giudici amministrativi hanno respinto anche gli altri motivi del ricorso, tra cui l'assenza di graduatorie per «carenza di interesse». Spiegano i giudici: «la scelta contestata dalla ricorrente (...) non ha determinato né in passato né con riferimento all’annualità in corso, alcun danno alle categorie rappresentate dalla ricorrente, avendo infatti l’Amministrazione sempre soddisfatto tutte le domande depositate dagli aventi diritto». L'introduzione di una graduatoria «avrebbe solamente aggravato il procedimento, determinando un allungamento dell’istruttoria».

 

 

Marco Camilli

 

 

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