Le tesi difensive: accuse basate su preconcetti e assenza di prove di una organizzazione criminale
AOSTA. Nell'aula del Tribunale di Aosta sono continuate anche venerdì le requisitorie delle difese degli imputati del processo Geenna sulla 'ndrangheta in Valle d'Aosta.
L'avvocato Nilo Rebecchi, difensore del consigliere comunale sospeso Nicola Prettico, ha concentrato la sua tesi sulla più assoluta mancanza di prove sull'esistenza di un locale della 'ndrangheta. Non basta la fama criminale per creare omertà nel contesto sociale in cui è presente, ha detto, ma sono necessari gli elementi costitutivi dell'art. 416 bis del Codice Penale. Ricordiamo che l'articolo nel terzo comma prevede: "L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali".
In sostanza, secondo l'avvocato Rebecchi, dal dibattimento non sono emersi seri elementi da poter provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che in Aosta vi sia un locale della ‘ndrangheta. Per esistere una organizzazione criminale deve esistere un crimine, ovvero una serie indefinita di delitti che permettono all'organizzazione di creare nel territorio una tale paura causa dell'omertà. Tra gli associati deve esistere un assoggettamento, un rispetto della gerarchia criminale. L'arringa dell'avvocato Rebecchi era tesa a dimostrare che i Carabinieri prima e la Dda dopo non sono riusciti a provare l'esistenza di questi fatti.
"Un processo di parole e non di fatti", secondo l'avvocato di Prettico. Le precedenti indagini, considerate dalla Polizia Giudiziaria "Patrimonio Informativo", enfatizzato dal maresciallo in pensione Neroni durante una intervista con un noto settimanale con la frase "I Carabinieri non buttano mai via niente", non hanno mai fornito elementi tali da provare o quanto meno non hanno procurato elementi per puntellare l'ipotesi di un “locale” della ‘ndrangheta in Valle d'Aosta. La sola presenza dei Nirta, che trafficavano in droga, non può essere considerata un elemento costitutivo. L'intercettazione tra Di Donato Marco Fabrizio (condannato in rito abbreviato dal G.I.P. di Torino) che si palesa quale ‘ndranghestista nell'autovettura di Piero Speranza (intercettazione durante il processo per truffa del Tribunale di Firenze), secondo il difensore sono solo parole, chiacchiere non seguite da riscontri oggettivi. È sicuramente un fatto importante ai fini investigativi ma non probatori. Cioè è un fatto da utilizzare per poter procedere nelle indagini ma non come indizio significativo per una prova di colpevolezza.
I Collaboratori di giustizia sentiti durante il processo Geenna e durante le precedenti indagini hanno sempre fornito dichiarazioni su una vaga conoscenza dell'esistenza di un locale della ‘ndrangheta senza mai scendere nelle dinamiche. Addirittura, Daniel Panarinfo avrebbe ripetuto una battuta di Bruno Nirta quindi non aveva una conoscenza diretta. L'avvocato si è stupito che Nirta abbia riferito una notizia riservata a un non affiliato.
Secondo il legale dunque gli elementi analizzati dalla D.D.A. non sono indizi bensì semplici spunti investigativi. Inoltre "non c'è intimidazione". L'intimidazione è un elemento costitutivo del reato associativo di stampo mafioso. Le presunte intimidazioni, ha proseguito il legale, sono solo atti di mutuo aiuto tra artigiani edili la cui maggioranza è calabrese. Che non si trattava di intimidazione l'hanno confermato gli stessi testimoni in aula anche se l'accusa le ha interpretate come segno di omertà.
L'avvocato si è detto stupito, quindi, che l'associazione criminale non abbia commesso reati e non sono siano mai stati accertati "reati pilota", ovvero estorsioni, traffico di droga. In sostanza secondo la difesa le accuse si basano su preconcetti della Polizia Giiudiziaria, i Carabinieri appunto, i quali hanno cercato solo riscontri sulle loro idee senza preoccuparsi di cercare la verità. La verità, ha affermato, è che il suo assistito Prettico è stato eletto grazie alla sua costanza nella politica, di cui ha sempre avuto una grande passione.
Anche per Prettico la difesa ha chiesto l'assoluzione piena.
Con oggi si sono concluse le arringhe delle difese. Tutte sono in buona sostanza allineate sulla stessa falsa riga con delle minime differenze.
Martedi 15 e mercoledi 16 settembre ci saranno le repliche dei P.M. e a seguire brevi repliche delle difese. Il 17 settembre la corte si ritirerà in camera di consiglio e in quella data i giudici emetteranno sentenza, mettendo la parola fine al primo grado di giudizio.
Cesare Neroni