Il patrocinio a spese dello Stato è una garanzia di difesa per coloro che non hanno un reddito (dichiarato) tale da permettere la possibilità di difendersi dinnanzi all'autorità giudiziaria civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e nonché nelle procedure di mediazione civile. L'avvocato viene pagato dallo Stato e non può chiedere compensi o rimborsi al cliente ammesso al gratuito patrocinio. Non sarebbe superfluo, però, un più attento controllo su mascherate richieste pecuniarie extra, da parte di alcuni legali, che costituiscono un illecito disciplinare deontologico (art. 85, c. 3, D.P.R. 115/2002 e art. 29, c. 8, Codice deontologico forense).
In caso di condanna al pagamento di somme a favore della controparte da parte del beneficiario del c.d. gratuito patrocinio, queste non sono a carico dello Stato. Infatti, il beneficio riguarda solo gli onorari e le spese dovuti al difensore.
Il limite massimo del reddito lordo per accedere al beneficio è di €. 12.838,01 e deve calcolare tutti redditi di ciascun componente del nucleo familiare (eccezione fatta per le indennità di accompagnamento), compresi quelli non sottoposti a tassazione, quelli percepito “in nero” e/o quelli provenienti da attività illecite (Cass. Pen. 23223/2016; Cass. Ord. 24378/2019; Cass. Civ. n. 46159/2021). Tra i familiari, sono compresi il convivente more uxorio, nonché tutte le persone che coabitano, anche se non legati da vincoli di parentela e affinità, con il richiedente e contribuiscono alla vita in comune.
Rientrano, indicativamente, nel calcolo del reddito imponibile per l'accesso al beneficio: le pensioni, l'assegno di separazione o divorzio a favore del coniuge, l'assegno a favore dei figli, benché non costituisca reddito (cfr. Cass. Pen. 18818/2016), gli interessi dei conti correnti e i proventi da fondi di investimento, gli interessi di Bot, Cct e Btp ed il reddito di cittadinanza. Nel penale, se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, il limite di reddito suddetto è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92, D.P.R. 115/2002) e si riferisce al periodo di imposta per la quale vige l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se, ancora, materialmente non presentata (Cass. n. 21313/2022). In caso di conflittualità familiare, si prende in considerazione solo il reddito del richiedente, ma non quello degli altri familiari e conviventi.
Esiste il gratuito patrocinio senza limiti di reddito per i reati che rientrano nei seguenti articoli:
- 572 (maltrattamenti in famiglia),
- 83-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili),
- 09-bis, 609-quater, 609-octies (violenza sessuale) e 612-bis (atti persecutori),
nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli
- 600 (riduzione in schiavitù),
- 600-bis (prostituzione minorile),
- 600-ter (pornografia minorile),
- 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile),
- 601 (tratta di persone),
- 602 (acquisto e alienazione di schiavi),
- 609-quinquies (corruzione di minorenne)
- 609-undecies (adescamento di minorenni)
- il minore straniero non accompagnato coinvolto, a qualsiasi titolo, in un procedimento giurisdizionale;
- i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso dall'altro genitore.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 76, D.P.R. 115/2002, sui limiti di reddito, alcuni soggetti possono usufruire del patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito di cui sono titolari.
Sono esclusi dal c.d. patrocinio gratuito, in ambito penale,
- chi è indagato, imputato o condannato per reati commessi in violazione delle norme in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, connessi al traffico di tabacchi e/o agli stupefacenti, se il richiedente è assistito da più difensori.
L'istituzione del patrocinio a spese dello Stato è una garanzia di difesa per ciascun cittadino che non può permettersi l'assistenza di un avvocato, ma al tempo stesso il patrocinio si trasforma in un abusato strumento in mano ad un genitore, soprattutto nelle separazioni e negli affidi dei minori, per perseguitare l'altro, con denunce per reati inesistenti che finiscono per danneggiare prevalentemente i figli minori e il genitore più debole, che non può usufruire del beneficio, in quanto non è prevista la detrazione – nel calcolo degli importi per l'ammissione – delle somme versate per i figli e per la moglie.
Un beneficio per chi ne ha diritto, che si trasforma, molto spesso, in un abuso nei confronti del genitore estromesso dalla vita dei figli.
Spetta al giudice, soprattutto in presenza di specifica richiesta, verificare la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario, usando ogni mezzo a sua disposizione. Spesso, le dichiarazioni non riportano tutti i redditi imponibili del nucleo familiare, esclusi quelli della parte responsabile del procedimento giudiziario, e senza alcun controllo, compresi quelli sui redditi a nero e su quelli illeciti, non c'è garanzia della validità delle dichiarazioni rilasciate per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Non prevedere le doverose indagini, vuol dire incrementare l'evasione fiscale, l'appropriazione indebita di consistenti somme e la distrazione del denaro pubblico. La Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e la Corte dei Conti farebbero bene a controllare immediatamente le ammissioni del gratuito patrocinio, anche con indagini campionarie, e verificare che dietro a certe richieste non ci siano pressioni varie. Una cosa è certa – e lo sanno bene anche i magistrati – il lavoro a nero è diffusissimo nel mondo femminile, da cui vengono la maggior parte delle richieste, e beneficiare di un diritto inesistente è ladrocinio. Come pure è noto a tutti che un severo controllo preventivo delle istanze di ammissione al patrocinio gratuito ridurrebbe le spese di giustizia, i tempi della giustizia e la conflittualità genitoriale. Il tutto ad esclusivo beneficio dei figli minori e di una giustizia giusta.
Avv. Francesco Valentini, per conto dell'Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps)
Contatti: tel. 347.6504095,