Le spese scolastiche non sempre vanno rimborsate

 

Le spese scolastiche, classificate come straordinarie da un tendenzioso protocollo sottoscritto da giudici e avvocati locali – con valore indicativo, ma non impositivo (che spetta al Parlamento, ma non ai magistrati e tantomeno ai legali), perché le spese straordinarie devono essere determinate dal giudice, tenendo conto dei singoli casi – sono fonte di continue discussioni tra i genitori e, quasi sempre, il ricorso al tribunale è inevitabile. Tutto ciò potrebbe essere evitato se venisse rispettato il codice, cioè, se i giudici si limitassero ad amministrare la giustizia, caso per caso, per cui sono pagati con i soldi pubblici e gli avvocati si limitassero a tutelare il proprio assistito, ma non a sostituirlo come genitore, talvolta anche con informazioni non chiare ed esaustive.

Con la riapertura della scuola, si torna a parlare delle tasse scolastiche, che vanno ripartite al 50% tra i genitori e su ciò non c’è divergenza, anche se alcuni tribunali le considerano spese ordinarie, coperte dall’assegno di mantenimento, perché sono spese prevedibili, ma non eccezionali, come, invece, devono essere le spese straordinarie.

Il materiale scolastico di inizio anno scolastico è a carico del genitore con collocazione prevalente dei figli, che – troppo spesso ce lo dimentichiamo – ogni mese dovrebbe rendere disponibile per i figli lo stesso importo pagato dall’altro genitore, poiché il mantenimento dei figli è un dovere costituzionale anche per il genitore collocatario. La proporzionalità della quota pro-capite delle spese, anche se impropriamente ritenute straordinarie, è un’altra invenzione per discriminare il genitore estromesso dalla vita dei propri figli, poiché tutti sappiamo che i redditi del genitore prevalentemente collocatario, quasi sempre la madre, sono sempre bassissimi, per la consolidata e strumentale prassi dell’evasione fiscale per avere, con l’inganno, un assegno di mantenimento e un assegno unico universale più elevato e per accedere con più facilità ai numerosi finanziamenti pubblici per il genitore collocatario e/o affidatario con figli a carico.

Le spese scolastiche o arredo scolastico di inizio anno è una spesa coperta dall’assegno di mantenimento e solo in presenza di affido condiviso paritario (dove non c’è l’assegno di mantenimento) la ripartizione va condivisa in modo paritetico, purché dette spese siano state preventivamente concordate.

Alcuni protocolli pretendono che le c.d. spese per ripetizioni ai figli poco diligenti siano considerate spese straordinarie, anche quando la scuola attiva i propri servizi di recupero, e l’intervento, in realtà, serve solo per assistere a casa i figli nel fare i compiti e nello studio quotidiano, mentre questo compito è di stretta pertinenza del genitore collocatario. Molti giudici, invece, le considerano spese ordinarie, sia perché il genitore obbligato all’assegno di mantenimento dei figli, a differenza dell’altro che ne è beneficiario e percepisce tanti contributi pubblici e privati, non può essere costretto a vivere in macchina e/o mendicare i pasti, perché lo stipendio gli è stato sottratto per un mantenimento previsto solo per lui, ma non, di fatto, per l’altro genitore. A sostegno della ordinarietà di queste spese c’è il fatto che sono spese prevedibili e rientrano nella quotidianità dei figli oppure che, spesso, sono la conseguenza della negligenza del collocatario, che si sottrae ai doveri genitoriali, fra cui anche l’assistenza domestica dei figli nello studio. Il genitore collocatario, nel 94% dei casi è la madre, non versa alcun assegno di mantenimento per i figli di cui è collocataria (quasi sempre per sua richiesta al giudice, benevolo), ma non contribuisce al mantenimento dei figli, anzi, sovente lo riceve dall’altro genitore e lo utilizza per i propri capricci e/o esigenze personali.

Il pagamento delle ripetizioni, comunque, non può essere imposto all’altro genitore che già versa all’altro genitore l’assegno di mantenimento per i figli e troppo spesso è nell’impossibilità economica a sostenerle e nemmeno si può pretendere la condivisione per mantenere ai figli lo stesso tenore di vita goduto quando i genitori erano conviventi, mentre ora sono due le famiglie che devono vivere con le rendite di quando erano una sola unità familiare. In molti casi, inoltre, esistono strutture pubbliche, come gli oratori, che offrono gratuitamente (o a cifre irrisorie) il doposcuola durante l’anno scolastico, con l’ausilio del volontariato. Infine, l’altro genitore, quando è libero dagli impegni di lavoro, può aiutare i figli nello studio pomeridiano, ma, spesso, è il collocatario che non lo permette, perché, a suo dire, i figli starebbero troppo tempo con lui e si potrebbero affezionarsi al genitore non collocatario.
Il protocollo del tribunale di Aosta, come di molti altri tribunali, considerano spese straordinarie il pre e dopo scuola e il collocatario non deve concertarsi con l’altro genitore, che, invece, deve solo pagare, senza alcun diritto di far valere le proprie ragioni ed intervenire nella scelta del docente. (cfr. Protocollo spesa extra assegno del 22.02.2015, art. 5, c.2)

Queste spese non sono dovute e il genitore obbligato deve contestare fermamente (e per iscritto) questo modo di procedere del tribunale adito e, in particolare, deve pretendere che, nei provvedimenti, sia riportata la descrizione dettagliata di quali siano le spese straordinarie per il singolo caso (tenendo conto delle risorse economiche di ambedue i genitori), delle quali, però, ci deve sempre essere l’accordo preventivo tracciabile tra i genitori.
Il problema potrebbe essere risolto con l’affido paritario e con la obbligatorietà dell’accordo preventivo, sottoscritto dal singolo genitore, sulle spese straordinarie da sostenere. Se il difensore scoraggia il proprio assistito a pretendere il rispetto dei propri diritti, va immediatamente sostituito, perché, nella maggior parte dei casi, non è indipendente (e, forse, nemmeno imparziale), non fa gli interessi del proprio assistito e dei suoi figli e nemmeno osa contraddire il giudice e tutto il mondo che gravita attorno al business nell’affido dei minori, tollerato (talvolta, addirittura, incrementato) dei servizi sociali.
Zero deve essere la tolleranza di questi abusi e soprusi istituzionali e professionali.

 

Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps)
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