Affidamento dei minori ai servizi sociali: i poteri e i tempi vanno sempre dettagliati

L’affidamento dei minori ai servizi sociali, senza fare, prima, la dovuta verifica sulla natura e sull’origine della conflittualità genitoriale, che sarebbe alla base di questi estremi provvedimenti del giudice, esaspera e non risolve i problemi sulla gestione dei figli tra i genitori. La conflittualità genitoriale, come i dati statistici insegnano, è quasi sempre riconducibile al genitore collocatario/affidatario. I servizi sociali, purtroppo, sono sempre i responsabili della conflittualità poiché, nella maggior parte dei casi, propongono o avallano questa forma di affido che sarebbe, al contrario, da ridimensionare notevolmente e che non rientra nella tutela dei minori soprattutto quando i loro genitori possiedono una parziale cultura sull’educazione e crescita dei figli, che deve essere aiutata a meglio realizzarsi ed esprimersi.

Sono proprio i servizi sociali che dovrebbero aiutare, in itinere, i genitori in difficoltà, mentre, invece, nella maggior parte dei casi, sono proprio loro a proporre al giudice l’affidamento al comune (leggasi servizi sociali), con uno sperperio di soldi pubblici per pagare persone senza professionalità e con problemi personali, talvolta, irrisolti.

Non è inopportuno ricordare che la conflittualità è dannosa per i figli, soprattutto quando viene attribuita anche al genitore che non sarebbe conflittuale, perché tutela i propri figli, ma ancora più dannosa lo è quando diventa un pretesto per togliere i figli ad ambedue i genitori e darne l’affidamento ai servizi sociali, che possono lasciarli presso la famiglia in cui sono collocati (quindi, senza cambiare nulla) o, a loro discrezione, collocarli in una delle tante costose casa-famiglia gestita da anonime (ma non tanto) cooperative a sfondo sociale, come sovente avviene anche in Valle d’Aosta, i cui operatori, spesso, sono senza arte nè parte grazie alla mancanza dei previsti sistematici controlli sul loro operato.

Il giudice, quando emette un provvedimento di affido dei minori ai servizi sociali, con collocamento presso uno dei genitori, deve indicare in modo dettagliato i tempi della collocazione ed i compiti dettagliati dei servizi sociali e devono essere previste le circostanze in cui devono sottoporre le loro decisioni alla preventiva autorizzazione del magistrato, che ha dato loro l’affido.

L’affido ai servizi sociali predisposto dal tribunale può essere un semplice incarico di sorveglianza, supporto e assistenza che non limita la responsabilità genitoriale e non impone la nomina di un curatore speciale al minore. Il servizio rendiconta al Tribunale l’andamento dell’incarico ricevuto tramite relazioni periodiche, entro i termini già indicati nel provvedimento di incarico. Tali relazioni però non possono essere ideologiche, discriminanti perché sempre accondiscendenti verso un solo genitore. La loro obiettività deve essere totale e il tribunale in presenza di contestazioni della controparte deve verificarne l’esistenza, imprescindibile per la tutelare i diritti dei minori e dei loro genitori.

Le cose cambiano, invece, quando l’affidamento ai servizi sociali viene fatto con un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.
Un tale provvedimento, invasivo e limitativo dell'autonomia delle parti in ambito familiare, presuppone che, in precedenza, ci sia stato un contraddittorio tra servizi sociali, giudice, e il minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale, la cui nomina deve precedere l'adozione di detti provvedimenti.

E’ dovere del giudice indicare in modo dettagliato, nel provvedimento di affido, non solo i compiti dei servizi sociali e la durata della collocazione dei minori al servizio sociale, ma chi deve esercitare un'adeguata vigilanza sul loro operato, con controlli specifici, fatti da personale scientificamente preparato e proveniente da altre strutture pubbliche, perché nessuno può essere giudicato e giudicante di se stesso.

Siamo in presenza di poteri, quelli dati al servizio pubblico, di ampia ingerenza nel contesto familiare e, di conseguenza - suggeriscono i cassazionisti - il tribunale fissa, con la maggiore frequenza possibile, le date delle udienze di verifica dell’operato dei servizi sociali e della professionalità del curatore speciale dei minori, e di analisi dell’evoluzione del minore e del contesto familiare da cui provengono.

Il tribunale, poi, raccolte le informazioni imparziali sui minori e sui loro genitori, decide, sempre, ma soprattutto quando si è in presenza di scontro tra i genitori e i servizi sociali, per eliminare, se non altro ridurre, il disagio dei minori oggetto di restrizione “familiare”.

La Cassazione ricorda a tutti, che i figli sono figli dei propri genitori, ma non delle istituzioni e non possono essere carne da macello per strutture lobbistiche, senza scrupoli, che gravitano, se non gestiscono, i servizi sociali, con agganci anche nel mondo della giustizia. E il giudice dovrebbe evitare anche tutto questo.

 

Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps)
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